Benvenuti sul nuovo sito di Genio Fire. Alcune sezioni sono ancora in fase di aggiornamento, per qualsiasi informazione contattaci
All’interno di un edificio civile, le attività soggette al controllo da parte delle Autorità competenti e quindi obbligate ad avere il Certificato di Prevenzione Incendi sono le seguenti:
Attività 91 del D.M. 16/02/1982
Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido , gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.
Attività 92 del D.M. 16/02/1982
Autorimesse private con più di 9 autoveicoli. Autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
Attività 94 del D.M. 16/02/1982
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda (altezza compresa tra il piano di calpestio più basso e l’intradosso del solaio che copre l’ultimo piano abitabile) superiore a 24 metri.
Attività 95 del D.M. 16/02/1982
Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno, maggiore di 20 metri installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri.
Quando in un edificio troviamo una o più attività aventi le caratteristiche sopra riportate si deve far richiesta al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco, del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in cui vengono specificate tutte le limitazioni e condizioni di esercizio dell’attività oltre che i mezzi di estinzione che devono obbligatoriamente essere presenti all’interno del locale in oggetto.
Le attività non soggette al controllo delle autorità competenti e quindi non obbligate ad avere il C.P.I. devono comunque adottare le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi in modo da salvaguardare l’edificio e gli stessi condomini, pertanto si consiglia di assicurare sempre la massima protezione nelle autorimesse, portinerie, centrali termiche e locali ascensori.
Genio Fire s.r.l. - P.iva 04949391009- © Rednose 2010 - Tutti i diritti riservati Privacy policy - Tutela intellettuale - Credits